Fac simile memoria integrativa 171 ter n. 3

La memoria integrativa prevista dall’art. 171-ter, n. 3, c.p.c. è un atto depositato dalle parti, di norma tramite i rispettivi difensori, nel corso del giudizio civile ordinario e prima dell’udienza. Serve a indicare i mezzi di prova e a produrre documenti, oltre che a formulare eventuali prove contrarie rispetto a quelle dedotte dalle altre parti, secondo i termini e nei limiti previsti per il procedimento.

Una redazione chiara e puntuale consente di individuare quali fatti si intendono dimostrare e quali documenti o altri mezzi di prova si sottopongono al giudice. Il deposito non comporta di per sé che le prove siano ammesse: spetta al giudice valutarne l’ammissibilità e la rilevanza. Errori, omissioni o richieste formulate in modo poco preciso possono quindi incidere sulla possibilità di sostenere adeguatamente le proprie allegazioni nel giudizio.

Come scrivere memoria integrativa 171 ter n. 3

La memoria integrativa prevista dall’art. 171-ter, primo comma, n. 3, c.p.c. è il terzo scritto difensivo della fase preparatoria del giudizio ordinario di cognizione. Non è una memoria generale con cui ripetere o ampliare liberamente tutto ciò che la parte ha già sostenuto: ha una funzione circoscritta. Serve a replicare alle nuove eccezioni formulate dalla controparte nella memoria precedente e a indicare la prova contraria rispetto alle prove da questa proposte. Il suo contenuto deve quindi essere collegato a quelle novità, non limitarsi a riproporre le difese già svolte.

Il termine è, in via ordinaria, almeno dieci giorni prima dell’udienza indicata o fissata per la trattazione. L’art. 171-ter qualifica i termini per le memorie come previsti a pena di decadenza: una memoria depositata fuori termine può dunque non essere considerata, e le attività che dovevano essere svolte nel termine possono andare perdute. Per calcolare la scadenza occorre verificare la data dell’udienza risultante dagli atti e gli eventuali provvedimenti di differimento, applicando le regole processuali sul computo dei termini. È prudente non affidarsi a un calcolo approssimativo né depositare all’ultimo momento, soprattutto se vi sono dubbi sulla data di riferimento o sulla modalità di computo.

Prima di scrivere, è utile confrontare la memoria n. 3 con gli atti già depositati, in particolare con la memoria n. 2 della controparte. Occorre individuare con precisione quali siano le eccezioni effettivamente nuove e quali prove siano state appena richieste o indicate. Una difesa già presente negli atti non diventa “nuova” solo perché viene ripetuta, e una contestazione generica non basta a spiegare perché la controparte abbia introdotto un’eccezione nuova. La memoria dovrebbe rendere immediatamente riconoscibile il collegamento tra ciascun passaggio e la novità alla quale risponde.

L’intestazione deve identificare l’ufficio giudiziario, la sezione, il giudice se noto, il numero di ruolo generale e le parti, con i rispettivi difensori. È opportuno indicare chiaramente il titolo dell’atto, per esempio «Memoria integrativa ex art. 171-ter, primo comma, n. 3, c.p.c.», e riportare la data dell’udienza di riferimento. In apertura si può precisare che la memoria replica alle eccezioni e alle richieste istruttorie formulate dalla controparte nella sua memoria depositata ai sensi del n. 2, indicandone la data e, se utile, il riferimento nel fascicolo.

Nel corpo dell’atto la replica dovrebbe seguire l’ordine delle eccezioni nuove. Per ciascuna, è efficace richiamare brevemente che cosa ha sostenuto la controparte, spiegare perché l’eccezione è contestata e indicare su quali fatti o documenti si fonda la risposta. Per esempio: «La parte convenuta ha eccepito, nella memoria del …, l’intervenuta prescrizione del credito. L’eccezione è contestata perché …; in particolare, il termine è stato interrotto dalla comunicazione del …, già prodotta come documento …». La formulazione va adattata agli atti e ai fatti effettivi: non è sufficiente usare espressioni generiche come “si contesta integralmente” senza precisare che cosa si contesta e per quale ragione.

Non tutte le difese costituiscono un’eccezione in senso tecnico. In pratica, è importante distinguere una nuova eccezione, che introduce una ragione giuridica o fattuale idonea a contrastare la domanda, da una semplice argomentazione o contestazione di quanto già dedotto. Se vi sono dubbi sulla natura della deduzione avversaria, la replica dovrebbe comunque chiarire il punto concreto contestato, senza trasformare la memoria in una trattazione indistinta di ogni questione già emersa nel processo.

La seconda funzione della memoria è indicare la prova contraria. Non basta scrivere che ci si oppone alle prove avversarie: bisogna specificare quale prova si intende offrire in risposta e quale fatto essa dovrebbe dimostrare. Se si chiedono testimoni, è buona pratica indicare i nominativi e formulare in modo chiaro e separato i fatti sui quali dovrebbero essere sentiti, evitando capitoli generici, valutativi o contenenti più circostanze diverse. Se si propone un accertamento tecnico o un altro mezzo istruttorio, occorre spiegare quale aspetto concreto della prova avversaria si intende contrastare e perché il mezzo richiesto è pertinente.

La previsione del n. 3 parla di “indicazione” della prova contraria e non deve essere trattata come una riapertura generale dei termini per ogni attività istruttoria. In particolare, non è prudente presumere che questa memoria consenta di introdurre liberamente documenti o nuove richieste di prova estranee alla risposta alle novità avversarie. Se si ritiene necessario produrre un documento come prova contraria, occorre valutarne con attenzione l’ammissibilità e il rispetto delle preclusioni applicabili, esplicitando il rapporto con la prova o l’eccezione avversaria. I documenti già presenti nel fascicolo vanno richiamati con precisione, indicando il numero o la denominazione con cui sono stati depositati, senza limitarsi a formule come “come da documenti in atti”.

La memoria n. 3 non è, di regola, la sede per introdurre nuove domande, modificare quelle già formulate, sollevare eccezioni autonome non consentite dalla fase processuale o correggere tardivamente omissioni precedenti. La sequenza dell’art. 171-ter attribuisce compiti diversi alle diverse memorie: il n. 3 è dedicato alla replica alle eccezioni nuove e alla prova contraria. Se il testo contiene questioni che non rispondono a tali esigenze, rischia di risultare dispersivo e, nei casi pertinenti, di incontrare preclusioni.

La distinzione tra obbligo processuale e buona pratica è importante. La legge individua la funzione della memoria e il termine entro cui svolgerla; non impone una particolare formula introduttiva né un ordine grafico prestabilito. È però una buona pratica usare paragrafi brevi, titoli interni descrittivi e richiami puntuali agli atti e ai documenti. Questo rende più facile per il giudice comprendere quale novità si sta contestando e quale prova si propone in risposta. Anche le conclusioni dovrebbero essere coerenti con il contenuto dell’atto: si possono chiedere il rigetto dell’eccezione avversaria e l’ammissione della prova contraria specificamente indicata, evitando richieste ampie o non collegate alla funzione della memoria.

Prima del deposito occorre verificare che il numero di ruolo, i nomi delle parti, la data dell’udienza e i riferimenti agli atti siano corretti; che ogni eccezione nuova sia stata individuata e affrontata; che le richieste istruttorie siano specifiche e pertinenti; e che non siano state inserite affermazioni incompatibili con le difese precedenti. È utile anche controllare che i documenti richiamati esistano davvero nel fascicolo, siano identificati senza ambiguità e supportino il fatto per cui vengono citati.

Nel giudizio civile telematico la memoria è normalmente depositata nel fascicolo informatico secondo le regole del processo civile telematico, utilizzando il corretto tipo di atto e le modalità tecniche vigenti. La sottoscrizione è di regola quella digitale del difensore che deposita l’atto; non occorre normalmente una nuova firma della parte, salvo situazioni particolari o specifiche esigenze processuali. Il deposito nel fascicolo non va confuso con una notificazione formale alla controparte: di norma i difensori consultano gli atti del fascicolo, ma un’eventuale notificazione separata va effettuata quando sia prescritta dalla legge o disposta dal giudice. Dopo l’invio è opportuno controllare gli esiti del deposito e verificare che l’atto risulti correttamente acquisito al fascicolo.

Modello memoria integrativa 171 ter n. 3

TRIBUNALE ORDINARIO DI

Sezione

Procedimento civile n. R.G.

Giudice: dott./dott.ssa

Udienza del

MEMORIA INTEGRATIVA
ex art. 171-ter, comma 1, n. 3, c.p.c.

Per

, C.F. , con domicilio in , rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. , C.F. , del Foro di , come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato/a presso il suo studio in , PEC ,

parte

— parte —

contro

, C.F./P.IVA , con domicilio/sede in , rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. , PEC ,

parte

— parte —

e nei confronti di

, C.F./P.IVA , con domicilio/sede in , rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. , PEC ,

parte

— parte _____ —

    • *

      La parte , come sopra rappresentata e difesa, deposita la presente memoria integrativa ai sensi dell’art. 171-ter, comma 1, n. 3, c.p.c., in replica alle domande e alle eccezioni nuove o modificate formulate dalla parte nella memoria integrativa depositata in data _____ e per le ulteriori deduzioni e richieste conseguenti.

      1. Repliche alle domande nuove o modificate

        Con riferimento alla domanda nuova o modificata avente ad oggetto , proposta dalla parte nella memoria integrativa depositata in data , la parte deduce quanto segue:

        La domanda è contestata in fatto e in diritto per le seguenti ragioni:

        Per l’effetto, la parte chiede che la domanda sia .

      2. Repliche alle eccezioni nuove o modificate

        Con riferimento all’eccezione nuova o modificata avente ad oggetto , sollevata dalla parte nella memoria integrativa depositata in data , la parte deduce quanto segue:

        L’eccezione è contestata in fatto e in diritto per le seguenti ragioni:

        Per l’effetto, la parte chiede che l’eccezione sia .

      3. Eccezioni conseguenti alle domande o alle eccezioni nuove o modificate

        In conseguenza della domanda o dell’eccezione nuova o modificata avente ad oggetto , formulata dalla parte , la parte propone la seguente eccezione:

        A fondamento dell’eccezione, deduce quanto segue:

        _____

      4. Contestazioni e richieste in merito ai mezzi di prova dedotti dalle altre parti

        La parte contesta i seguenti mezzi di prova dedotti dalla parte nella memoria integrativa depositata in data :

        a) prova testimoniale: ;

        b) prova documentale: ;

        c) consulenza tecnica: ;

        d) ulteriori mezzi di prova: .

        Le contestazioni sono formulate per le seguenti ragioni:

        La parte chiede, pertanto, che i predetti mezzi di prova siano _____.

      5. Indicazione della prova contraria

        In relazione ai mezzi di prova dedotti dalla parte nella memoria integrativa depositata in data , la parte _____ indica i seguenti mezzi di prova contraria.

        5.1. Prova testimoniale contraria

        Si chiede ammettersi prova testimoniale contraria sui seguenti capitoli, preceduti dalla formula «Vero che»:

      6. _____
      7. _____
      8. Si indicano quali testimoni:

        — , nato/a a il , C.F. , residente in ;

        — , nato/a a il , C.F. , residente in ;

        — , nato/a a il , C.F. , residente in .

        La prova è richiesta in relazione ai capitoli di prova dedotti dalla parte relativi a .

        5.2. Prova documentale contraria

        Si producono i seguenti documenti, in funzione di prova contraria rispetto alle allegazioni e ai mezzi di prova dedotti dalla parte _____:

      9. _____;
      10. _____;
      11. .

        5.3. Ulteriori mezzi di prova contraria

        La parte indica altresì i seguenti ulteriori mezzi di prova contraria:

      12. Precisazioni conclusive

        Per quanto esposto, la parte _____, ferme le domande, eccezioni e conclusioni già formulate nei precedenti atti, chiede che l’Ill.mo Tribunale voglia:

      13. _____;
      14. _____;
      15. ammettere i mezzi di prova contraria sopra indicati;
      16. adottare ogni conseguente provvedimento di legge.

        Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ovvero .

        Luogo , data

        Avv.

        Sottoscrizione digitale”】【