Fac simile memoria 171 ter n. 1

La memoria ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c. è il primo scritto integrativo previsto nel rito ordinario civile. Le parti, tramite i rispettivi difensori, la utilizzano per precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate e, nei casi consentiti, per proporre domande o eccezioni conseguenti alle difese della controparte.

Inserita nella fase che precede l’udienza, la memoria contribuisce a definire con chiarezza le questioni sottoposte al giudice e i confini della controversia. Una redazione accurata permette di rendere coerenti le richieste con gli atti già depositati e di rispettare i limiti propri di questa fase processuale; contenuto e modalità vanno comunque valutati in relazione al caso concreto e allo stato del procedimento.

Come scrivere memoria 171 ter n. 1

La memoria integrativa prevista dall’art. 171-ter, n. 1, c.p.c. è un atto depositato nel processo civile ordinario di primo grado. Serve a precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, nei casi consentiti, a proporre domande o eccezioni che derivano dalle difese avversarie. Non è una nuova citazione né, di regola, una memoria dedicata a svolgere per la prima volta tutte le richieste di prova: l’indicazione dei mezzi di prova e il deposito dei documenti hanno una specifica collocazione nella memoria successiva prevista dal n. 2.

La disciplina si applica quando il giudizio è soggetto a questo rito, tenuto conto anche delle disposizioni transitorie e dell’eventuale rito speciale applicabile. Prima di redigere l’atto occorre quindi verificare il provvedimento del giudice e il calendario del procedimento. L’art. 171-bis c.p.c. prevede l’assegnazione dei termini per le memorie dell’art. 171-ter; per la memoria n. 1 il termine è fissato almeno quaranta giorni prima dell’udienza indicata nell’art. 183 c.p.c. Fa fede, in concreto, il termine assegnato o confermato dal giudice. È un termine perentorio: un deposito tardivo può comportare la decadenza dalle facoltà che la memoria doveva esercitare. Non è prudente ricavare autonomamente la scadenza facendo un semplice conteggio, senza confrontarla con il provvedimento, il calendario e le regole applicabili al caso.

La memoria può essere presentata dalle parti del giudizio, tramite il rispettivo difensore, e va costruita in relazione a ciò che è già stato introdotto negli atti precedenti. L’attore, per esempio, può reagire alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto; il convenuto può precisare o modificare le proprie domande, eccezioni e conclusioni, nel rispetto dei limiti processuali. Anche una parte intervenuta o un terzo coinvolto nel processo può avere facoltà rilevanti, ma la loro posizione va valutata in base alle modalità e alle ragioni dell’intervento o della chiamata.

L’atto dovrebbe iniziare con l’intestazione dell’ufficio giudiziario, l’indicazione del numero di ruolo generale, del giudice, della data dell’udienza e dei nomi delle parti, specificando chi è attore e chi convenuto. È utile indicare anche i difensori e i rispettivi domicili digitali, secondo quanto richiesto dalle regole del deposito telematico. Il titolo può essere semplice, per esempio «Memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 1, c.p.c.». Subito dopo è opportuno richiamare il provvedimento che ha fissato i termini e precisare a quale scadenza l’atto è depositato. Questi riferimenti aiutano a collocare la memoria nel fascicolo, ma non sostituiscono il rispetto del termine.

Il contenuto va organizzato partendo dagli atti già depositati. Conviene richiamare brevemente la domanda introduttiva, la comparsa di risposta o le altre difese rilevanti, indicando le pagine o i passaggi interessati. Il richiamo deve essere abbastanza preciso da consentire al giudice e alla controparte di capire quale questione si sta affrontando, senza ripetere integralmente gli atti precedenti.

La memoria può anzitutto precisare una domanda già proposta. Per esempio, può chiarire a quale periodo si riferisce una richiesta, individuare meglio la prestazione contestata o rendere più esplicito il criterio di calcolo di una somma già domandata. In tal caso è importante spiegare quale formulazione precedente viene chiarita e riportare in modo netto quella che si intende sostenere d’ora in avanti.

La modifica di una domanda o di un’eccezione richiede maggiore attenzione. L’art. 171-ter, n. 1, consente di precisare o modificare quelle già formulate, ma non autorizza a introdurre liberamente una controversia diversa, con fatti e ragioni del tutto nuovi e non collegati al giudizio. I confini tra una modifica ammessa e una domanda nuova non consentita dipendono dal contenuto concreto degli atti e dalla giurisprudenza applicabile. Per ridurre il rischio di contestazioni, la memoria dovrebbe spiegare il legame tra la modifica proposta e il nucleo della controversia già sottoposto al giudice, indicando con chiarezza quali elementi restano invariati e quali vengono aggiornati. Non basta cambiare il titolo giuridico della richiesta se, nella sostanza, si introduce una pretesa diversa.

Quando si propongono domande o eccezioni che conseguono alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni avversarie, occorre rendere esplicito il collegamento. Una formula utile, da adattare ai fatti, è spiegare che la richiesta è proposta «in conseguenza della domanda riconvenzionale formulata da controparte» o «in relazione all’eccezione di…», e poi illustrare perché quella difesa rende necessario prendere posizione in quel modo. La conseguenzialità non dovrebbe essere lasciata implicita: il giudice deve poter comprendere quale passaggio delle difese avversarie giustifichi la nuova iniziativa e in che misura essa ne dipenda.

Se l’attore intende chiedere l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo perché l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto, la richiesta va formulata nella memoria n. 1. Occorre identificare il terzo, spiegare quale rapporto abbia con i fatti di causa e chiarire perché la necessità della chiamata sia emersa proprio dalle difese avversarie. La sola indicazione del nominativo, senza motivare il collegamento, rischia di non esporre adeguatamente la ragione della richiesta.

La parte finale deve contenere conclusioni aggiornate e inequivoche. Se le conclusioni precedenti restano valide salvo alcune modifiche, è meglio dirlo espressamente e riportare il testo completo delle conclusioni che si chiede al giudice di accogliere, evitando formule come «si insiste in tutto quanto già dedotto» quando non permettono di capire quali siano le richieste attuali. Se una domanda viene sostituita, ridotta o abbandonata, la memoria deve dirlo senza ambiguità. Le conclusioni dovrebbero essere coerenti con le argomentazioni svolte e con il contenuto degli atti già depositati.

È utile distinguere ciò che appartiene davvero a questa prima memoria da ciò che va riservato alle successive. In particolare, l’indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali sono previste espressamente nella memoria di cui all’art. 171-ter, n. 2; la n. 1 non va quindi trattata automaticamente come l’occasione per formulare ogni richiesta istruttoria o depositare in blocco tutti i documenti. Se un documento è già nel fascicolo, è buona pratica richiamarlo con precisione, indicandone la collocazione e il fatto che si intende dimostrare. Per documenti o prove da introdurre, occorre seguire il calendario e valutare con il difensore il momento processuale corretto, tenendo conto delle decadenze.

La memoria è normalmente sottoscritta dal difensore che la deposita, secondo le regole del processo civile telematico. Non è, in genere, un documento da far firmare personalmente alla parte come una dichiarazione privata; la firma della parte può essere necessaria per documenti diversi o per specifiche attività, ma non va confusa con la sottoscrizione dell’atto processuale. Il deposito si effettua nel fascicolo telematico e non coincide, di norma, con l’invio di una lettera alla controparte. È comunque necessario attenersi alle regole del processo telematico e a eventuali disposizioni specifiche del giudice o dell’ufficio. È buona pratica controllare che il deposito risulti completato e conservare le ricevute, verificando tempestivamente eventuali anomalie.

Prima del deposito è opportuno confrontare ogni nuova richiesta con gli atti precedenti, controllare che le modifiche siano spiegate e consentite, verificare che le conclusioni corrispondano davvero a quanto argomentato e accertarsi che date, importi, periodi e riferimenti ai documenti siano esatti. Un errore frequente è introdurre una domanda nuova senza illustrarne il collegamento con le difese avversarie; un altro è modificare nel testo la richiesta, ma lasciare inalterate conclusioni incompatibili. Vanno ricontrollati anche il numero di ruolo, i nomi delle parti, il giudice, la data dell’udienza e la scadenza indicata dal provvedimento. infine, è bene verificare che l’atto non contenga affermazioni fattuali in contrasto con i documenti o con le difese già depositate: la memoria deve rendere più chiara la posizione processuale, non crearne una nuova e incoerente.

Modello memoria 171 ter n. 1

TRIBUNALE DI _____

Sezione

Procedimento civile n. R.G.

Giudice: Dott./Dott.ssa

Udienza del

MEMORIA INTEGRATIVA

ex art. 171-ter, comma 1, n. 1, c.p.c.

Per

, C.F. , con domicilio/residenza in , rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. , C.F. , del Foro di , giusta procura alle liti in atti, con domicilio digitale all’indirizzo PEC ,

parte

contro

, C.F./P. IVA , con domicilio/residenza/sede in , rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. , C.F. , del Foro di , con domicilio digitale all’indirizzo PEC ,

parte

e nei confronti di

, C.F./P. IVA , con domicilio/residenza/sede in ,

eventuale parte intervenuta/chiamata in causa

Premesso che

  1. con atto di notificato in data , la parte _____ ha introdotto il presente giudizio, formulando le domande e conclusioni ivi indicate;
  2. con comparsa di costituzione e risposta depositata in data , la parte si è costituita in giudizio, formulando le difese, le eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali di cui all’atto;
  3. le difese e le domande rilevanti ai fini della presente memoria sono le seguenti: _____;
  4. la presente memoria è depositata ai sensi dell’art. 171-ter, comma 1, n. 1, c.p.c.

    1. Precisazioni e modifiche delle domande, eccezioni e conclusioni

    La parte precisa e/o modifica le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate nei propri atti nei termini che seguono:

    Le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e non espressamente precisate o modificate con la presente memoria restano ferme.

    2. Domande ed eccezioni conseguenti alle difese avversarie

    In conseguenza della domanda riconvenzionale e/o delle eccezioni formulate dalla parte , la parte propone le seguenti domande e/o eccezioni:

    La relazione tra le domande e/o eccezioni sopra formulate e le difese avversarie consiste in quanto segue:

    _____

    3. Istanza di autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo

    La parte attrice chiede di essere autorizzata a chiamare in causa il/la Sig./la Sig.ra/la società , C.F./P. IVA , con domicilio/residenza/sede in , per le seguenti ragioni:

    L’esigenza della chiamata è sorta dalle difese svolte dalla parte convenuta, e in particolare da .

    La parte attrice chiede, conseguentemente, che sia fissata nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di legge.

    4. Conclusioni

    La parte , richiamate le conclusioni già formulate e precisate e/o modificate con la presente memoria, chiede che l’Ill.mo Tribunale voglia:

    in via preliminare:

    ;

    nel merito, in via principale:

    ;

    nel merito, in via subordinata:

    ;

    in ogni caso:

    ;

    con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

    Luogo , data

    Avv.