Fac simile memoria 171 ter n. 2

La memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c. è uno scritto difensivo depositato dalle parti nel corso del giudizio civile, nell’ambito dello scambio di memorie che precede la prima udienza. Serve, in particolare, a replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalla controparte e, nei limiti consentiti, a precisare le proprie difese, indicare mezzi di prova e produrre documenti.

La sua funzione è chiarire le rispettive posizioni e contribuire a definire le questioni e le prove su cui si svolgerà il processo. Una redazione accurata consente di collegare con ordine le osservazioni alle difese avversarie e di formulare con precisione le richieste, tenendo conto delle caratteristiche della causa e delle preclusioni processuali applicabili.

Come scrivere memoria 171 ter n. 2

La memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c. è uno scritto difensivo depositato nel procedimento civile ordinario di cognizione per rispondere alle domande o alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti. Può inoltre contenere eccezioni conseguenti a quelle novità, indicazioni sui mezzi di prova e produzioni documentali. Non è una memoria libera con cui riaprire l’intera causa o correggere senza limiti ciò che non è stato dedotto in precedenza: va letta nel contesto delle difese già svolte e delle preclusioni maturate.

La disciplina prevede, salvo diverse disposizioni applicabili al caso, il deposito almeno venti giorni prima dell’udienza. Questa è la scadenza legale, non un termine da contare a partire dal deposito della memoria n. 1. Occorre quindi individuare con precisione la data dell’udienza risultante dal fascicolo e verificare se sia stata spostata o se il giudice abbia impartito indicazioni specifiche. Il computo dei termini a ritroso e gli effetti delle festività possono richiedere attenzione: è prudente verificare la scadenza processuale concreta con il difensore, senza attendere l’ultimo giorno.

Prima di redigerla, bisogna controllare che il procedimento sia effettivamente soggetto a questa scansione. La memoria dell’art. 171-ter riguarda il rito ordinario di cognizione nei casi in cui tale norma sia applicabile; altri riti o procedimenti possono avere termini e regole differenti. Anche la data in cui è iniziata la causa può incidere sulla disciplina applicabile, per via delle norme transitorie della riforma processuale.

L’intestazione deve identificare il tribunale, l’eventuale sezione e il giudice, il numero di ruolo generale (R.G.) e le parti, con i rispettivi difensori. È utile indicare l’udienza cui si riferisce la memoria e intitolarla in modo inequivoco, ad esempio “Memoria integrativa ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c.”. Non esiste un modello unico obbligatorio per la sua veste grafica, ma questi dati facilitano l’individuazione dell’atto nel fascicolo. La memoria deve inoltre restare coerente con i nomi, le qualifiche e le domande già riportati negli atti del procedimento.

Il nucleo dello scritto dovrebbe seguire l’ordine delle questioni che richiedono una replica. Per ciascuna domanda o eccezione nuova o modificata, è opportuno indicare con precisione quale atto della controparte l’ha introdotta, dove si trova il passaggio rilevante e quale risposta si intende dare. Un richiamo generico, come “si contestano tutte le avverse deduzioni”, raramente è sufficiente a rendere chiara la posizione difensiva. È più efficace spiegare, per esempio, che una determinata richiesta è contestata perché si fonda su un fatto non provato, perché contrasta con un documento già agli atti o perché non è giuridicamente fondata, precisando i riferimenti utili.

La replica va costruita in modo puntuale e senza confondere questioni diverse. Se si contesta un fatto, è bene dire se lo si nega, se lo si ritiene irrilevante o se si contesta l’interpretazione che ne dà la controparte. Se si risponde a un’eccezione, bisogna chiarire perché essa non sia applicabile al caso concreto, richiamando i fatti e gli atti pertinenti. Le formule di stile possono accompagnare l’argomentazione, ma non sostituirla. È utile citare le pagine, i paragrafi o gli allegati degli atti già depositati, così che il giudice possa verificare rapidamente i riferimenti.

La memoria n. 2 consente di proporre anche le eccezioni che siano conseguenza delle domande e delle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti. Il collegamento deve essere spiegabile: l’eccezione non dovrebbe comparire come una difesa autonoma e del tutto estranea alle novità della controparte. Se si formula un’eccezione, occorre esporne i presupposti di fatto, la ragione per cui può essere sollevata in questa fase e l’effetto che se ne chiede. Una nuova domanda o una modifica che non sia conseguenza di quanto introdotto dalle altre parti non può essere inserita semplicemente perché la memoria n. 2 offre un’ulteriore occasione di scrivere.

La norma permette inoltre di indicare mezzi di prova e produrre documenti. Per ogni prova richiesta è opportuno specificare quale fatto si intende dimostrare e perché quel fatto è rilevante per la decisione. Se si chiedono prove testimoniali, i capitoli devono descrivere fatti concreti, specifici e percepibili dal testimone, evitando valutazioni o domande formulate in modo generico. Se si chiedono altri mezzi di prova, vanno indicati con sufficiente precisione e motivati in relazione alle questioni controverse. Le richieste devono rispettare le regole proprie del mezzo di prova e le preclusioni già maturate.

La possibilità di indicare prove e depositare documenti non va intesa come un’autorizzazione a rimediare in ogni caso a omissioni precedenti. È opportuno spiegare il rapporto tra la prova o il documento e le domande, le eccezioni o i fatti emersi nel contraddittorio, soprattutto quando la produzione risponde a una novità introdotta dalla controparte. I documenti nuovi vanno numerati in modo progressivo, descritti con un titolo comprensibile e richiamati nel punto della memoria in cui vengono utilizzati. Se un documento è già nel fascicolo, è preferibile citarne il numero e la data di deposito, invece di allegarlo una seconda volta senza necessità.

Le conclusioni possono essere richiamate per rendere chiaro che cosa si chiede al giudice, ma la memoria n. 2 non dovrebbe essere usata per alterare liberamente le domande o le conclusioni già formulate. Le richieste devono restare coerenti con gli atti precedenti e con le modifiche processualmente ammesse. Se la replica comporta una conseguenza sulle conclusioni, conviene esporla in modo espresso e circoscritto, distinguendo ciò che si chiede in via principale da eventuali richieste subordinate, quando pertinenti.

Una struttura leggibile alterna paragrafi brevi, ciascuno dedicato a una questione, con richiami precisi agli atti e ai documenti. Può essere utile aprire con una breve indicazione dell’oggetto della memoria e delle novità cui si replica, proseguire con le risposte e le eventuali eccezioni conseguenti e trattare infine le richieste istruttorie e le produzioni. Questa organizzazione è una buona pratica redazionale, non un ordine formale imposto dalla legge. È invece importante che il contenuto sia comprensibile, pertinente e compatibile con i termini processuali.

In genere la memoria è redatta e depositata dal difensore costituito, che la sottoscrive secondo le regole del processo civile telematico. Non occorre normalmente una firma separata della parte, salvo situazioni particolari in cui la parte possa stare in giudizio personalmente o siano previste regole specifiche. Il deposito si effettua nel fascicolo telematico del procedimento, non inviando semplicemente una copia via e-mail o PEC alla controparte. Di regola, gli atti depositati nel fascicolo sono consultabili dalle parti costituite e non richiedono una notificazione autonoma; vanno però rispettate eventuali prescrizioni del giudice o regole particolari del procedimento.

Prima del deposito è opportuno controllare che il fascicolo e l’udienza siano corretti, che ogni replica risponda a una specifica novità avversaria, che le eccezioni e le richieste istruttorie siano formulate in modo comprensibile e che tutti i documenti richiamati siano effettivamente disponibili e identificati. Va verificata anche la corrispondenza tra testo, indice degli allegati e file caricati, nonché la leggibilità dei documenti. Dopo l’invio telematico, il difensore deve controllare le ricevute e l’esito del deposito, così da accertare che la trasmissione sia giunta correttamente e non abbia dato luogo a rifiuti o anomalie.

Modello memoria 171 ter n. 2

TRIBUNALE DI _____________

Sezione _____________

R.G. n. _____________/_____________

Giudice: _____________

Udienza del _____________

MEMORIA EX ART. 171-TER, COMMA 1, N. 2, C.P.C.

Per

_____________, C.F. _____________, con sede/residenza in _____________, via _____________, in persona di _____________, rappresentata e difesa dall’Avv. _____________, C.F. _____________, PEC _____________, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in _____________, via _____________, giusta procura alle liti in atti,

parte _____________

contro

_____________, C.F. _____________, con sede/residenza in _____________, via _____________, in persona di _____________, rappresentata e difesa dall’Avv. _____________, C.F. _____________, PEC _____________, presso il cui studio in _____________, via _____________, è elettivamente domiciliata,

parte _____________

Premesso che

– con atto di citazione/ricorso notificato/depositato in data _____________, la parte _____________ ha introdotto il presente giudizio, formulando le domande e rassegnando le conclusioni ivi indicate;

– la parte _____________ si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data _____________, formulando le difese, le eccezioni e le conclusioni ivi indicate;

– con memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 1, c.p.c., depositata in data _____________, la parte _____________ ha formulato le domande e le eccezioni nuove o modificate e/o precisato le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte;

– con la presente memoria, la parte _____________ replica alle domande e alle eccezioni nuove o modificate formulate dalle altre parti, propone le eccezioni conseguenti e indica i mezzi di prova e le produzioni documentali.

1. Repliche alle domande ed eccezioni nuove o modificate

1.1. In ordine alla domanda/eccezione di _____________

La domanda/eccezione formulata da _____________ con la memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 1, c.p.c. è infondata e deve essere respinta per i seguenti motivi:

_____________

_____________

_____________

In particolare, _____________

_____________

_____________

Per tali ragioni, la domanda/eccezione deve essere rigettata.

1.2. In ordine alla domanda/eccezione di _____________

La parte _____________ contesta la domanda/eccezione formulata da _____________ per i seguenti motivi:

_____________

_____________

_____________

_____________

2. Eccezioni conseguenti

In conseguenza delle domande e delle eccezioni formulate o modificate da _____________ con la memoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 1, c.p.c., la parte _____________ propone la seguente eccezione:

_____________

_____________

_____________

Per i motivi esposti, si chiede che l’eccezione sia accolta e, per l’effetto, che _____________

3. Mezzi di prova

3.1. Prova per interrogatorio formale

La parte _____________ chiede ammettersi l’interrogatorio formale di _____________ sui seguenti capitoli:

1. Vero che _____________?

2. Vero che _____________?

3. Vero che _____________?

4. Vero che _____________?

5. Vero che _____________?

3.2. Prova testimoniale

La parte _____________ chiede ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli:

1. Vero che _____________?

2. Vero che _____________?

3. Vero che _____________?

4. Vero che _____________?

5. Vero che _____________?

Si indicano quali testimoni:

– _____________, residente in _____________, via _____________;

– _____________, residente in _____________, via _____________;

– _____________, residente in _____________, via _____________.

3.3. Consulenza tecnica d’ufficio

La parte _____________ chiede disporsi consulenza tecnica d’ufficio al fine di _____________.

Si propone che il consulente risponda ai seguenti quesiti:

1. Accerti _____________;

2. Verifichi _____________;

3. Determini _____________.

4. Produzioni documentali

La parte _____________ produce i seguenti documenti:

1. Documento n. _____________: _____________;

2. Documento n. _____________: _____________;

3. Documento n. _____________: _____________;

4. Documento n. _____________: _____________;

5. Documento n. _____________: _____________.

5. Conclusioni

La parte _____________, richiamate le difese e le conclusioni già formulate nei precedenti atti e nelle memorie depositate, chiede che l’Ill.mo Giudice voglia:

1. ammettere i mezzi di prova dedotti nella presente memoria;

2. acquisire la documentazione prodotta;

3. accogliere le domande e le conclusioni già rassegnate dalla parte _____________;

4. rigettare le domande e le eccezioni formulate da _____________, in quanto infondate in fatto e in diritto;

5. con ogni conseguente statuizione, anche in ordine alle spese di lite.

_____________, data _____________

Avv. _____________

Sottoscritto digitalmente