Fac simile memoria ex art 380 bis 1 c.p.c.

La memoria prevista dall’art. 380-bis.1 c.p.c. è un atto scritto depositato nel giudizio civile davanti alla Corte di cassazione, nell’ambito della trattazione in camera di consiglio. Consente alle parti di esporre in forma sintetica le proprie osservazioni, anche in relazione alle conclusioni del pubblico ministero, quando previste, prima che la Corte decida sul ricorso.

La redigono le parti, di regola tramite i rispettivi difensori, per chiarire i profili rilevanti della controversia e sostenere la propria posizione. Poiché la decisione si fonda sugli atti e sulle argomentazioni presentati nel procedimento, è utile che la memoria sia precisa, coerente con i motivi già proposti e rispettosa dei limiti e dei termini applicabili al caso concreto: non è infatti uno strumento per introdurre liberamente nuove censure.

Come scrivere memoria ex art 380 bis 1 c.p.c.

La memoria prevista dall’art. 380-bis.1 c.p.c. è uno scritto difensivo depositato in un giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione, quando il ricorso è fissato per la decisione in camera di consiglio senza discussione orale. Serve a illustrare le ragioni della parte prima dell’adunanza, chiarendo i punti decisivi del ricorso o del controricorso e, se necessario, replicando alle argomentazioni della controparte o alle conclusioni scritte del pubblico ministero. Non è un nuovo atto di impugnazione e non consente di aggiungere motivi di ricorso, domande o fatti che non potevano essere introdotti in questa fase.

È importante non confondere questa memoria con gli atti relativi alla procedura accelerata dell’art. 380-bis c.p.c. In quest’ultima può essere comunicata una proposta di definizione del giudizio e la parte può chiedere che il ricorso sia deciso collegialmente, secondo la procedura e i termini propri di quella disposizione. La memoria ex art. 380-bis.1 riguarda invece la fase camerale successiva alla fissazione dell’adunanza, anche quando questa segue alla richiesta di decisione collegiale. Prima di redigerla, occorre quindi controllare il provvedimento ricevuto e verificare quale procedura sia effettivamente in corso.

Il termine ordinario per depositare la memoria è non oltre dieci giorni prima dell’adunanza. Se il pubblico ministero deposita conclusioni scritte, il termine previsto per le parti è coordinato con quello delle conclusioni: queste ultime possono essere depositate non oltre venti giorni prima dell’adunanza, mentre le memorie delle parti non oltre dieci giorni prima. La data da prendere in considerazione è quella indicata nella comunicazione di fissazione. Il computo va verificato con attenzione secondo le regole processuali applicabili; è prudente non attendere l’ultimo giorno, perché un errore di calcolo o un problema tecnico nel deposito può far perdere l’utilità dell’atto.

La memoria va costruita intorno ai motivi già proposti e alle questioni che la Corte deve decidere. Per chi ha proposto il ricorso, il compito è spiegare perché i motivi siano ammissibili e fondati, collegandoli con precisione alla sentenza impugnata e agli atti processuali rilevanti. Per chi resiste, occorre contrastare in modo puntuale i motivi del ricorso e chiarire le ragioni per cui la sentenza dovrebbe essere mantenuta. In entrambi i casi è preferibile trattare pochi punti decisivi con ordine, invece di riprodurre integralmente gli atti già depositati o ripetere considerazioni generiche.

L’apertura dovrebbe identificare la Corte, la sezione se nota, il numero di ruolo generale e l’anno, le parti e la loro posizione processuale, per esempio ricorrente o controricorrente. Sono utili anche il nome del difensore e il riferimento all’adunanza fissata. Un’intestazione chiara riduce il rischio di equivoci, soprattutto quando una parte è coinvolta in più procedimenti o quando nel fascicolo vi sono impugnazioni incidentali. Non occorre rifare la storia completa della causa: è sufficiente un breve richiamo alla sentenza impugnata e alla fase processuale, se serve a rendere comprensibile il ragionamento.

Dopo l’inquadramento, la parte centrale dovrebbe affrontare le questioni in un ordine riconoscibile. Si può seguire la numerazione dei motivi del ricorso, indicandone il contenuto essenziale e formulando subito la tesi difensiva. Ogni argomento dovrebbe poi essere sviluppato spiegando quale passaggio della sentenza o quale motivo dell’impugnazione è in discussione, quale regola giuridica si ritiene applicabile e perché la conclusione proposta dalla controparte non sia condivisibile. Quando si richiama un atto o un documento già presente nel fascicolo, è opportuno identificarlo con precisione e indicare, per quanto possibile, dove si trova e quale parte rileva. La Corte deve poter controllare il riferimento senza dover cercare genericamente tra gli atti.

La memoria può chiarire e approfondire le censure già formulate, ma non può correggere liberamente un ricorso carente introducendo una diversa ragione di impugnazione. In cassazione i motivi delimitano il controllo richiesto alla Corte: una nuova doglianza, una nuova domanda o una ricostruzione fattuale sostitutiva di quella proposta negli atti precedenti rischiano di essere giudicate inammissibili o comunque irrilevanti. È quindi utile confrontare ogni passaggio della memoria con il ricorso, il controricorso e la sentenza impugnata, chiedendosi se si stia davvero sviluppando una questione già dedotta o se, invece, se ne stia introducendo una nuova.

Se la memoria replica alle conclusioni scritte del pubblico ministero o a un argomento specifico della controparte, dovrebbe spiegare con esattezza quale affermazione viene contestata e per quale ragione. Una replica efficace non si limita a dire che le conclusioni sono infondate: individua l’errore giuridico o il passaggio non condiviso e lo collega ai motivi già sottoposti alla Corte. Se non vi sono elementi nuovi da chiarire, non è necessario forzare una replica; una memoria breve e mirata può essere più utile di un testo ridondante.

La parte finale deve indicare con chiarezza la richiesta rivolta alla Corte, coerente con la posizione processuale della parte e con gli atti già depositati. Il ricorrente può chiedere, nei limiti delle conclusioni già formulate, l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza, precisando se ne chiede il rinvio o una decisione nel merito quando ne ricorrano i presupposti. Il controricorrente può chiedere il rigetto o la declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità del ricorso, secondo le ragioni effettivamente sostenute, e la regolazione delle spese. Le conclusioni non dovrebbero contenere richieste incompatibili con quelle originarie né ampliare l’oggetto del giudizio.

La produzione di nuovi documenti richiede particolare cautela. Nel giudizio di cassazione non è possibile utilizzare la memoria per introdurre liberamente materiale destinato a provare nuovi fatti di merito. L’art. 372 c.p.c. limita la produzione documentale a ipotesi specifiche, tra cui, nei casi previsti, i documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità del ricorso. Prima di allegare un documento, bisogna quindi verificare che la sua produzione sia consentita e che sia realmente necessaria. Se il documento è già nel fascicolo, di regola è più utile indicarne con precisione la collocazione che depositarlo di nuovo.

La memoria è un atto del giudizio di cassazione e deve essere predisposta e depositata dal difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, secondo le regole applicabili al processo civile telematico. La parte, normalmente, non la deposita personalmente. Il difensore deve sottoscrivere digitalmente l’atto e utilizzare il canale e le modalità di deposito previsti per il fascicolo, controllando che il deposito sia correttamente acquisito e che le ricevute telematiche attestino l’esito dell’operazione. Le indicazioni del decreto di fissazione, le regole tecniche vigenti e gli eventuali protocolli redazionali della Corte vanno verificati prima dell’invio: formato, denominazione dell’atto, dimensione dei file e modalità di allegazione possono incidere sulla corretta gestione del deposito.

Il deposito della memoria non va confuso con la notificazione di un atto alla controparte. In questa fase occorre attenersi alle modalità previste per il procedimento e alle eventuali disposizioni specifiche ricevute; non è prudente presumere che la trasmissione informale via e-mail o PEC al difensore avversario sostituisca il deposito nel fascicolo, né effettuare notificazioni non richieste senza averne verificato la necessità.

Prima della firma e del deposito, il difensore dovrebbe controllare che il numero di ruolo, le parti, la sezione e la data dell’adunanza siano corretti; che il termine sia rispettato; che ogni argomento sia riconducibile agli atti già depositati; che i richiami a sentenze, norme e documenti siano esatti; che le conclusioni siano coerenti con quelle già formulate; e che il testo non contenga allegazioni nuove improprie o riferimenti a un diverso procedimento. È inoltre buona pratica rileggere la memoria verificando che ogni paragrafo contribuisca a una questione concreta e che la richiesta finale sia comprensibile anche senza ricostruire autonomamente l’intenzione del difensore.

Modello memoria ex art 380 bis 1 c.p.c.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE CIVILE

Procedimento iscritto al n. R.G.

MEMORIA EX ART. 380-BIS.1 C.P.C.

Per

, C.F. , con sede/residenza in , via/piazza , in persona di , nella qualità di , rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. , C.F. , del Foro di , iscritto/a all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, come da procura speciale in atti, ed elettivamente domiciliato/a presso , PEC ,

— parte —

nel giudizio promosso da

, C.F. , con sede/residenza in , via/piazza , in persona di , rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. , PEC ,

— parte —

avente ad oggetto _____.

    • *

      La parte , come sopra rappresentata e difesa, deposita la presente memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., in vista dell’adunanza camerale fissata per il giorno , alle ore _____, e osserva quanto segue.

      1. Svolgimento del giudizio e oggetto della controversia

        Con , il Tribunale di , nel procedimento n. R.G., ha pronunciato la sentenza n. , pubblicata il , con la quale .

        Avverso tale decisione ha proposto , deducendo, in sintesi, .

        La parte si è costituita in giudizio con , chiedendo .

        Con sentenza n. , pubblicata il , la Corte d’appello di ha deciso , statuendo in particolare che .

        Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a motivi, chiedendo .

        La parte ha depositato , con cui ha chiesto .

        Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte in data , con le quali ha chiesto _____.

      2. Osservazioni sulle questioni sottoposte alla Corte

        2.1. Sul motivo del ricorso

        Il motivo è .

        In particolare, .

        La censura non considera che . Dalla sentenza impugnata risulta, infatti, che .

        Ne consegue che .

        Inoltre, .

        Per tali ragioni, il motivo deve essere .

        2.2. Sul motivo del ricorso

        Il motivo è .

        La parte ricorrente deduce che . Tuttavia, .

        La decisione impugnata ha accertato che e ha statuito che . La censura, pertanto, .

        Deve inoltre rilevarsi che .

        Il motivo deve, conseguentemente, essere .

        2.3. Sulle ulteriori questioni rilevanti ai fini della decisione

        Con riferimento a , si osserva che .

        Quanto a , .

        In relazione alle conclusioni scritte del Pubblico Ministero, la parte rileva che .

        Con riferimento alle difese svolte dalla controparte, si osserva che _____.

      3. Conclusioni

        Per questi motivi, la parte , come sopra rappresentata e difesa, chiede che la Corte Suprema di Cassazione voglia:

        — ;

        — ;

        — in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

        , lì

        Avv.

        (firma digitale)