La memoria difensiva nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 696 c.p.c. è l’atto con cui la parte chiamata a partecipare al procedimento espone la propria posizione rispetto alla richiesta di accertamento. Può servire a contestare i fatti o le valutazioni tecniche prospettate, fornire una diversa ricostruzione e indicare documenti o aspetti che si ritengono rilevanti. Il procedimento coinvolge normalmente le parti, i rispettivi difensori e il giudice, che può disporre una consulenza tecnica.
L’accertamento è richiesto, in particolare, quando si vuole verificare in via preventiva lo stato di luoghi o cose, oppure le cause e l’entità di un danno, prima che il trascorrere del tempo possa rendere più difficile la verifica. La memoria non decide la controversia né accerta di per sé la responsabilità: contribuisce però a definire i punti sottoposti all’esame tecnico e può incidere sul modo in cui si svolge l’attività del consulente. Redigerla con precisione, coerenza e adeguato supporto documentale aiuta a rappresentare correttamente le questioni del caso concreto.
Come scrivere memoria difensiva ATP 696 c.p.c.
La “memoria difensiva” nell’accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 696 c.p.c. è l’atto con cui la parte chiamata a partecipare al procedimento espone la propria posizione e aiuta il giudice a delimitare l’accertamento richiesto. Non esiste un modello legale unico né una memoria con contenuti obbligatori prestabiliti per ogni caso: forma, tempi e modalità concrete dipendono soprattutto dal ricorso introduttivo e dal provvedimento del giudice che fissa l’udienza o dispone gli adempimenti successivi.
L’ATP ex art. 696 c.p.c. serve a verificare, prima della causa di merito, aspetti tecnici che è urgente accertare. Può riguardare, per esempio, lo stato di un immobile, la condizione di un bene, la qualità di una prestazione o, nei limiti previsti dalla norma, le cause e i danni collegati all’oggetto della verifica. Non è, di regola, lo strumento per ottenere una decisione definitiva sulla responsabilità o sul diritto al risarcimento: il consulente svolge accertamenti tecnici e il giudice non definisce con l’ATP l’intera controversia. Per questo la memoria dovrebbe concentrarsi sull’esistenza dei presupposti dell’accertamento, sulla sua utilità e sui suoi confini, senza trasformarsi in una comparsa di merito che pretenda di risolvere ogni questione della futura causa.
È importante non confondere questo procedimento con l’accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi dell’art. 696-bis c.p.c. Quest’ultimo ha una funzione conciliativa specifica e non richiede il presupposto dell’urgenza previsto dall’art. 696. In alcune materie possono inoltre operare regole speciali: per esempio, nelle controversie di responsabilità sanitaria, la disciplina della legge n. 24 del 2017 richiama il procedimento ex art. 696-bis come possibile condizione di procedibilità. Prima di redigere la memoria, quindi, occorre verificare quale procedimento sia stato effettivamente promosso e quale disciplina speciale, se presente, trovi applicazione.
L’atto dovrebbe anzitutto identificare senza ambiguità il procedimento. Nell’intestazione si indicano il tribunale e, se noto, il giudice, il numero di ruolo, i nomi delle parti e la qualità in cui ciascuna compare. È utile richiamare la data del ricorso, il provvedimento che ha fissato l’udienza o impartito disposizioni e la data in cui l’atto è stato ricevuto o notificato. La parte assistita va identificata con i dati necessari; il difensore indica i propri recapiti professionali e la PEC risultante dai registri pertinenti. Se la rappresentanza processuale non risulta già documentata nel fascicolo, va verificata la presenza della procura alle liti e la sua corretta associazione all’atto.
Dopo l’intestazione, una breve apertura dovrebbe chiarire che cosa si deposita e per conto di chi, indicando il procedimento cui la memoria si riferisce. È opportuno riassumere il contenuto essenziale della domanda avversaria: quali fatti il ricorrente assume, quali accertamenti chiede e quale urgenza invoca. Il riassunto deve essere fedele e selettivo, non una riproduzione integrale del ricorso. Il lettore deve poter comprendere subito quale sia il punto contestato.
La ricostruzione dei fatti va organizzata in ordine cronologico, distinguendo ciò che è documentato da ciò che è contestato o non conosciuto. Occorre indicare, quando pertinenti, date, luoghi, soggetti presenti, interventi eseguiti, comunicazioni intercorse e condizioni attuali del bene o della situazione da esaminare. Se si richiamano contratti, ordini, preventivi, verbali, relazioni tecniche, fotografie o scambi di posta elettronica, è utile identificarli nel testo con una denominazione stabile e riportarli poi tra gli allegati. Espressioni vaghe come “tempo fa”, “in seguito” o “il bene era difettoso” rendono difficile capire quale fatto debba essere verificato e in quale momento.
La memoria dovrebbe affrontare in modo esplicito il presupposto dell’urgenza. Se si contesta che vi sia una ragione per procedere prima della causa, occorre spiegare concretamente perché lo stato dei luoghi o delle cose non rischia di modificarsi, perché l’accertamento può essere svolto in un momento successivo senza perdere utilità, oppure perché il rischio prospettato è privo di riscontro. Se, invece, l’urgenza è fondata o almeno possibile, la difesa può riconoscerne la necessità e chiedere che l’indagine sia circoscritta alle verifiche davvero esposte al rischio di alterazione o dispersione. Non basta affermare in astratto che “manca l’urgenza”: è più efficace confrontarsi con i fatti specifici dedotti e con i documenti che dovrebbero dimostrarli.
Un’altra parte centrale riguarda l’oggetto dell’accertamento. Si può contestare che alcune domande siano estranee alla verifica tecnica, troppo ampie, formulate in modo indeterminato o dirette a ottenere una valutazione giuridica riservata al giudice. Per esempio, si può distinguere tra la verifica tecnica di un difetto e la decisione su chi ne sia giuridicamente responsabile; oppure tra la misurazione di un danno e la conclusione definitiva sul diritto al risarcimento. Le contestazioni devono però essere precise: è preferibile indicare quali verifiche siano pertinenti, quali vadano escluse e per quale ragione, invece di opporsi genericamente a ogni accertamento.
Se si ritiene che l’indagine sia ammissibile solo in parte, la memoria può chiedere al giudice di delimitarla. Può essere utile precisare quali luoghi, beni, periodi, fenomeni o componenti debbano essere esaminati e quali, invece, non servano allo scopo. L’accertamento non dovrebbe diventare un’indagine esplorativa destinata a ricercare fatti del tutto indeterminati: chi formula la richiesta deve esporre una base fattuale sufficiente e spiegare il collegamento tra i fatti allegati e le verifiche tecniche domandate. La difesa può mettere in evidenza l’assenza di tale collegamento, indicando quali dati mancano o quali documenti smentiscono la ricostruzione avversaria.
Quando si contestano i fatti, conviene farlo in modo selettivo e comprensibile. Una contestazione generica dell’intero ricorso può lasciare incerto quali circostanze siano realmente controverse. Per ciascun punto rilevante si può indicare se il fatto è negato, ammesso, ammesso solo in parte o non direttamente conosciuto, spiegando il motivo e richiamando la prova documentale disponibile. Se, ad esempio, si contesta la data di una riparazione, è opportuno riportare la data che risulta da fattura o verbale; se si discute la causa di un danno, si possono segnalare condizioni preesistenti, interventi successivi o fattori alternativi che il consulente dovrà considerare.
La memoria può proporre quesiti per il consulente tecnico d’ufficio, oppure chiedere che quelli formulati dalla controparte siano modificati o integrati. I quesiti dovrebbero riguardare accertamenti tecnici concreti e neutrali: che cosa osservare, quali misurazioni eseguire, quali documenti esaminare e quali ipotesi tecniche confrontare. È preferibile evitare quesiti che chiedano al consulente di stabilire chi abbia torto o ragione, se una parte sia responsabile in senso giuridico o se spetti un determinato risarcimento. Se sono possibili cause tecniche alternative, la memoria può chiedere che siano esaminate e che il consulente esponga i dati su cui fonda le proprie conclusioni, precisando eventuali limiti dell’indagine. I quesiti proposti non vincolano automaticamente il giudice: sarà quest’ultimo a decidere il contenuto dell’incarico.
Nelle conclusioni si traducono le argomentazioni in domande chiare. A seconda del caso, si può chiedere il rigetto della richiesta di ATP, oppure che l’accertamento sia ammesso solo entro limiti determinati, che siano esclusi quesiti non tecnici o esplorativi, che vengano precisate le modalità di accesso e di esame e che sia assicurata la partecipazione di entrambe le parti alle operazioni. Se la difesa non si oppone all’accertamento, può dichiararlo espressamente e concentrare le richieste sulla corretta delimitazione delle verifiche. Domande alternative sono spesso più utili di una contestazione assoluta quando una parte dell’accertamento appare giustificata.
La partecipazione alle attività del consulente va considerata con attenzione. L’art. 201 c.p.c. disciplina la nomina del consulente tecnico di parte quando il giudice dispone una consulenza; occorre rispettare le modalità e i termini indicati nel provvedimento o comunicati nel procedimento. Nella memoria si può chiedere di poter nominare un consulente di parte e di ricevere o conoscere le comunicazioni relative all’inizio delle operazioni, ma la memoria non sostituisce necessariamente la nomina formale né consente di ignorare le scadenze fissate dal giudice. Il consulente di parte potrà assistere alle attività, formulare osservazioni tecniche e segnalare eventuali omissioni secondo le regole applicabili.
Se l’esame richiede accessi a immobili, prove, prelievi, verifiche distruttive o interventi capaci di modificare lo stato del bene, la memoria dovrebbe affrontare anche le cautele necessarie. Si possono chiedere un preavviso adeguato, la documentazione fotografica dello stato iniziale, l’indicazione delle attività che il consulente intende svolgere e, quando praticabile, la conservazione di campioni o dei dati raccolti. Le richieste devono essere proporzionate al tipo di accertamento: non ogni sopralluogo richiede le stesse precauzioni, ma è utile prevenire contestazioni sulla possibilità di assistere alle operazioni o sulla conservazione degli elementi esaminati.
Gli allegati devono sostenere le affermazioni della memoria e risultare leggibili e identificabili. Possono essere utili contratti, fatture, comunicazioni, fotografie con data e contesto, verbali, relazioni tecniche, certificazioni, planimetrie o documenti relativi a interventi successivi. Nel testo è opportuno richiamarli con una denominazione coerente, così che sia chiaro quale fatto ciascun documento serve a dimostrare. Allegare molto materiale senza spiegare la sua rilevanza rende più difficile la lettura e può oscurare i documenti decisivi. Se si depositano fotografie o file tecnici, è buona pratica indicarne la provenienza, la data e, per quanto possibile, il soggetto che li ha prodotti; vanno inoltre rispettate le regole applicabili alla riservatezza e ai dati personali.
Non esiste un termine uniforme da applicare a prescindere: bisogna leggere con attenzione il decreto di fissazione dell’udienza e ogni successivo provvedimento, perché il giudice può indicare un termine o una specifica modalità per depositare documenti, note o osservazioni. La memoria non va inviata soltanto alla controparte pensando che ciò equivalga al deposito. Nei procedimenti in cui è prevista la trattazione telematica, il difensore deposita l’atto nel fascicolo secondo le regole del processo civile telematico; l’eventuale comunicazione o notificazione alla controparte va effettuata nella forma richiesta dal provvedimento e dalla disciplina applicabile. Se il giudice dispone la discussione in udienza o detta modalità diverse, occorre attenersi a quelle indicazioni. Il fatto che l’atto sia stato trasmesso via PEC, da solo, non dimostra necessariamente che sia stato depositato correttamente nel fascicolo.
La sottoscrizione compete, nella normale ipotesi di difesa tecnica, al difensore che deposita l’atto; nel deposito telematico la firma deve rispettare le regole tecniche applicabili. La parte non dovrebbe firmare al posto del difensore un atto processuale che richiede assistenza tecnica, salvo i casi in cui la legge consenta di stare in giudizio personalmente. Prima del deposito è quindi opportuno verificare che il difensore sia validamente costituito o che la procura necessaria sia presente, che l’atto sia riferito al fascicolo corretto e che gli allegati siano effettivamente caricati e leggibili.
Prima dell’invio è utile controllare, nel suo insieme, che la memoria risponda a queste domande: quale accertamento è richiesto, perché la parte vi si oppone o vi aderisce, quali fatti contesta e su quali documenti si fonda, quali verifiche tecniche ritiene ammissibili e che cosa chiede precisamente al giudice. Vanno poi confrontati nomi, date, importi, numeri di ruolo e riferimenti agli allegati; verificata la coerenza tra le argomentazioni e le conclusioni; eliminati quesiti generici o valutazioni giuridiche improprie; controllati termine, modalità di deposito, firma e procura. Un atto conciso ma preciso, che distingue i fatti dalle valutazioni e formula richieste tecniche circoscritte, è in genere più efficace di una memoria lunga che ripete il ricorso senza indicare quale decisione concreta si domanda al giudice.
Modello memoria difensiva ATP 696 c.p.c.
TRIBUNALE ORDINARIO DI _____________
Procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c.
R.G. n. _____________
MEMORIA DIFENSIVA
per l’udienza del _____________
Per
_____________, C.F./P. IVA _____________, residente/con sede in _____________, via/piazza _____________, in persona di _____________, in qualità di _____________, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. _____________, C.F. _____________, del Foro di _____________, giusta procura alle liti _____________, ed elettivamente domiciliato/a presso il suo studio in _____________, via/piazza _____________.
Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo PEC _____________.
Resistente
nel procedimento promosso da
_____________, C.F./P. IVA _____________, residente/con sede in _____________, via/piazza _____________, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. _____________,
Ricorrente
PREMESSO CHE
1. Con ricorso depositato in data _____________, il/la ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 c.p.c., avente ad oggetto _____________.
2. A fondamento della richiesta, il/la ricorrente ha dedotto, in sintesi, che _____________.
3. Il/la ricorrente ha chiesto, in particolare, che il consulente tecnico d’ufficio accerti _____________.
4. Il procedimento trae origine dai seguenti rapporti o fatti: _____________.
5. Il/la resistente si costituisce nel presente procedimento per contestare le deduzioni e le richieste avversarie, nei limiti e per le ragioni esposte nella presente memoria.
IN FATTO
1. In data _____________, tra il/la resistente e _____________ intercorreva il seguente rapporto: _____________.
2. I fatti rilevanti ai fini del presente procedimento si sono svolti come segue: _____________.
3. In relazione alle circostanze dedotte nel ricorso, il/la resistente precisa che _____________.
4. Quanto allo stato dei luoghi, dei beni o delle opere oggetto dell’istanza, il/la resistente rappresenta che _____________.
5. Le contestazioni formulate dal/dalla ricorrente in ordine alla natura, alle cause e all’entità dei fenomeni denunciati sono contestate per i seguenti motivi: _____________.
IN DIRITTO
1. Sull’ammissibilità e sui presupposti dell’accertamento richiesto
L’accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 696 c.p.c. è diretto all’accertamento o all’ispezione dello stato dei luoghi o della qualità o condizione di cose, nei presupposti e nei limiti stabiliti dalla legge.
Nel caso di specie, la richiesta avversaria è contestata in quanto _____________.
In particolare, il/la resistente contesta:
— la sussistenza dei presupposti per l’esperimento dell’accertamento preventivo, per le seguenti ragioni: _____________;
— la necessità o l’urgenza dell’accertamento, tenuto conto che _____________;
— la pertinenza e la specificità delle indagini richieste, in quanto _____________;
— la possibilità che l’accertamento richiesto si risolva in un’indagine esplorativa o in una valutazione di questioni estranee alla funzione del procedimento, poiché _____________.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato o dichiarato inammissibile.
2. Sull’oggetto e sui limiti delle indagini
In ogni caso, l’eventuale consulenza dovrà essere limitata all’accertamento di fatti e profili tecnici pertinenti all’oggetto del procedimento, senza estendersi alla decisione di questioni giuridiche o all’accertamento della responsabilità delle parti, riservati alla sede di merito.
Il/la resistente contesta che l’indagine possa riguardare _____________, in quanto _____________.
Dovranno inoltre essere considerate le circostanze tecniche e fattuali dedotte dal/dalla resistente, e in particolare _____________.
3. Sulle deduzioni del/della ricorrente
Il/la resistente contesta le allegazioni avversarie relative a _____________, per i seguenti motivi: _____________.
Contesta altresì la ricostruzione delle cause dei fenomeni denunciati, poiché _____________.
Contesta, infine, la quantificazione e i criteri di stima indicati nel ricorso, in quanto _____________.
4. In subordine, sulle modalità di svolgimento dell’accertamento
In caso di accoglimento, anche parziale, dell’istanza, il/la resistente chiede che l’accertamento sia circoscritto ai profili tecnici effettivamente rilevanti e che il consulente:
— descriva lo stato dei luoghi, dei beni o delle opere oggetto del procedimento, indicando i metodi e gli strumenti utilizzati;
— distingua i dati direttamente rilevati dalle informazioni riferite dalle parti;
— dia conto della documentazione esaminata e delle eventuali indagini o prove eseguite;
— consideri le osservazioni e la documentazione prodotte da entrambe le parti;
— individui, ove accertabili sul piano tecnico, le cause dei fenomeni riscontrati, precisando il grado di attendibilità delle conclusioni;
— indichi gli eventuali interventi tecnici necessari, le relative modalità e una stima dei costi, con separata evidenza delle ipotesi e dei criteri adottati;
— non formuli valutazioni sulla responsabilità giuridica delle parti né su questioni riservate al giudice.
SULL’ACCESSO AI LUOGHI E ALLE COSE
Quanto all’accesso ai luoghi o alle cose oggetto dell’accertamento, il/la resistente _____________.
L’accesso dovrà in ogni caso essere previamente concordato, svolgersi in data e orario comunicati alle parti con congruo preavviso e limitarsi alle attività necessarie per l’incarico, nel rispetto delle esigenze di conservazione e sicurezza dei luoghi e dei beni.
QUESITI PROPOSTI IN VIA SUBORDINATA
In caso di nomina di un consulente tecnico d’ufficio, il/la resistente propone che gli siano sottoposti i seguenti quesiti:
1. Accerti e descriva lo stato dei luoghi, dei beni o delle opere oggetto del procedimento, indicando le modalità di rilevazione e la documentazione esaminata.
2. Accerti se sussistano i fenomeni o i difetti descritti nel ricorso e, in caso affermativo, ne fornisca una descrizione tecnica, precisandone localizzazione, caratteristiche ed entità.
3. Indichi, sulla base degli elementi tecnici disponibili, le possibili cause dei fenomeni riscontrati, distinguendo i dati accertati dalle ipotesi e precisando gli elementi a sostegno delle conclusioni.
4. Accerti se siano necessari interventi tecnici e, in caso affermativo, ne descriva natura, modalità di esecuzione e costo stimato, specificando i criteri di calcolo adottati.
5. Accerti ogni ulteriore circostanza di natura tecnica rilevante ai fini dell’oggetto del procedimento, e in particolare _____________.
Il/la resistente si riserva di formulare osservazioni e richieste di chiarimento sui quesiti in sede di udienza e nel corso delle operazioni peritali.
CONCLUSIONI
Per questi motivi, il/la resistente, come sopra rappresentato/a e difeso/a,
chiede che l’Ill.mo Tribunale adito voglia:
1. in via preliminare, dichiarare inammissibile e/o rigettare il ricorso per accertamento tecnico preventivo, per le ragioni esposte nella presente memoria;
2. in subordine, limitare l’eventuale accertamento ai soli profili tecnici pertinenti e ammissibili, secondo i criteri e i quesiti indicati nella presente memoria;
3. in caso di nomina del consulente tecnico d’ufficio, disporre che le operazioni si svolgano nel contraddittorio delle parti, con facoltà per ciascuna di nominare un proprio consulente tecnico;
4. ammettere la produzione dei documenti allegati;
5. provvedere sulle spese del procedimento secondo legge.
Il/la resistente dichiara di nominare quale consulente tecnico di parte il/la _____________, con studio in _____________, via/piazza _____________, C.F. _____________, PEC _____________.
Si producono i seguenti documenti:
1. _____________;
2. _____________;
3. _____________;
4. _____________;
5. _____________.
_____________, lì _____________
Avv. _____________
Firma digitale
_____________