La memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c. è un atto scritto depositato nel corso dei procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie. Serve alle parti per precisare o modificare le proprie richieste, rispondere alle posizioni avversarie e indicare gli elementi di prova e i documenti rilevanti, nel rispetto della scansione processuale prevista per il caso concreto.
Viene normalmente utilizzata da chi partecipa a controversie come quelle sulla separazione, sul divorzio o sui rapporti con i figli, tramite il proprio difensore e nel confronto davanti al giudice. Una redazione chiara e coerente aiuta a delimitare le questioni da esaminare e a rendere comprensibili fatti, richieste e prove; imprecisioni o omissioni possono invece incidere sullo svolgimento del procedimento e sulle possibilità di far valere le proprie ragioni.
Come scrivere memoria ex art 473 bis 17
La memoria integrativa prevista dall’art. 473-bis.17 c.p.c. è un atto del procedimento giudiziario in materia di persone, minorenni e famiglie. Serve a completare e, nei limiti consentiti, precisare le difese già svolte, formulare le richieste conseguenti a quelle della controparte e indicare prove e documenti. Non è una lettera da inviare direttamente all’altra parte e non coincide con il ricorso introduttivo o con la comparsa di risposta: ha una funzione specifica e va redatta tenendo conto della fase processuale e del termine fissato dal giudice.
Il contenuto varia soprattutto in base a chi deposita l’atto e a quale scadenza si riferisce. Nel decreto che fissa l’udienza, il giudice stabilisce i termini per le memorie integrative. In linea generale, l’art. 473-bis.17 prevede una memoria del convenuto almeno venti giorni prima dell’udienza, nella quale possono essere proposte le domande e le eccezioni conseguenti a quelle del ricorrente e possono essere precisate o modificate le domande e le conclusioni già formulate; nello stesso atto il convenuto può indicare mezzi di prova e produrre documenti. Il ricorrente può depositare la propria memoria almeno dieci giorni prima dell’udienza per precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte e per indicare prove e documenti. Al convenuto è poi consentito depositare, almeno cinque giorni prima dell’udienza, una memoria per indicare la prova contraria rispetto a quella dedotta dal ricorrente. Il provvedimento del giudice va comunque letto con attenzione: per la redazione e il deposito fanno fede le date e le istruzioni indicate nel decreto.
Queste memorie si inseriscono dopo gli atti iniziali del procedimento. In particolare, non vanno confuse con la comparsa di risposta del convenuto, che ha una propria funzione e un proprio termine ai sensi dell’art. 473-bis.16 c.p.c. La memoria non dovrebbe diventare l’occasione per riproporre senza criterio l’intera vicenda o per introdurre domande del tutto nuove. Le precisazioni e le modifiche devono restare nei limiti consentiti dalla norma e dalla fase processuale; le domande e le eccezioni del convenuto ammesse in questa sede devono essere conseguenti alle domande e alle eccezioni del ricorrente. Se sono emersi fatti nuovi o cambiamenti importanti, per esempio relativi alla situazione dei figli o alle condizioni economiche, occorre spiegare quando si sono verificati e valutare con il proprio legale come sottoporli al giudice nel modo processualmente corretto.
La memoria si apre normalmente con l’indicazione dell’ufficio giudiziario, del numero di ruolo generale, delle parti e dei rispettivi ruoli processuali. È utile indicare la data dell’udienza, il termine cui l’atto si riferisce e la sua denominazione, per esempio “Memoria integrativa ex art. 473-bis.17 c.p.c.”, specificando, se opportuno, il comma o la scadenza di riferimento. Questi elementi permettono di collegare subito l’atto al fascicolo corretto e alla fase in corso. Non è sufficiente intestarlo genericamente “memoria”: deve risultare con chiarezza chi la deposita e a quale procedimento appartiene.
Nella parte iniziale si può richiamare sinteticamente il ricorso, la comparsa di risposta e gli eventuali provvedimenti già emessi, precisando lo scopo dell’atto. Il richiamo deve essere essenziale. La memoria dovrebbe concentrarsi sui punti da integrare o contestare, senza ripetere pagine di fatti già esposti se non è necessario per far comprendere il ragionamento. Per rendere il testo leggibile, conviene affrontare separatamente i temi effettivamente in discussione, per esempio le modalità di affidamento e frequentazione dei figli, il contributo al loro mantenimento, le condizioni economiche delle parti o le richieste relative alla casa familiare, quando pertinenti al caso.
Quando si risponde alle affermazioni della controparte, è preferibile riportare con precisione il punto contestato e spiegare perché non è condiviso, distinguendo i fatti dalle valutazioni. Formule generiche come “si contesta tutto quanto dedotto” raramente aiutano a chiarire la controversia. È più efficace indicare, per esempio, quale circostanza è inesatta, quale documento la smentisce e quale ricostruzione viene proposta in alternativa. Per ogni fatto rilevante è utile fornire riferimenti verificabili, come date, periodi, luoghi e importi, evitando espressioni vaghe quali “da molto tempo” o “spesso” quando si può essere più precisi.
Le richieste al giudice devono essere espresse in modo concreto e coerente con le domande già formulate e con la fase del procedimento. Se si chiedono provvedimenti sui figli, occorre spiegare quali misure si ritengono adeguate alle loro esigenze e, quando possibile, proporre modalità pratiche: giorni e orari di permanenza, passaggi, vacanze, comunicazioni o ripartizione delle spese. Se si discute di un contributo economico, è opportuno indicare l’importo richiesto, da quando dovrebbe decorrere e quali elementi lo giustificano, tenendo conto delle entrate, delle spese e delle condizioni di entrambi i genitori. La richiesta non dovrebbe lasciare al giudice il compito di ricostruire quali decisioni si domandano.
L’indicazione delle prove deve essere collegata ai fatti che si vogliono dimostrare. Per ogni documento è utile precisare che cosa attesta e richiamarlo nel punto pertinente della memoria. I documenti allegati vanno identificati con un nome chiaro e, se sono numerosi, organizzati in modo ordinato, mantenendo una numerazione coerente con quella usata nel testo. Non è utile depositare materiale indistinto o ripetuto senza spiegare quale fatto dovrebbe dimostrare. Se si chiedono prove testimoniali, i fatti da provare devono essere specifici e riferiti a circostanze percepite direttamente dal testimone, non a valutazioni o conclusioni. Le richieste di consulenza tecnica o di altri accertamenti vanno motivate con riferimento alle questioni concrete che il giudice deve decidere.
Nei procedimenti che riguardano figli minorenni è importante mantenere un’esposizione rispettosa e centrata sulle loro esigenze. Vanno evitati giudizi personali, accuse non supportate e dettagli privati che non servono alla decisione. Se si depositano documenti contenenti dati sensibili o informazioni relative ai minori, occorre verificare che siano pertinenti e che siano trattati e trasmessi secondo le regole applicabili, evitando di diffondere informazioni non necessarie.
Quando il procedimento comprende domande economiche o di mantenimento, la situazione reddituale e patrimoniale deve essere rappresentata in modo trasparente e verificabile. Le dichiarazioni e i documenti economici richiesti dalla disciplina processuale o dal giudice non vanno sostituiti da una semplice descrizione della propria condizione nella memoria. In particolare, occorre controllare quali documenti siano già stati depositati con gli atti iniziali, quali siano stati richiesti e se siano intervenute variazioni da aggiornare. Se si allegano nuovi dati, come buste paga, estratti conto o documentazione relativa a spese, è bene indicare il periodo cui si riferiscono e il loro collegamento con la richiesta formulata.
La memoria dovrebbe terminare con richieste finali chiare, coerenti con quanto argomentato nel testo. È opportuno controllare che le conclusioni non contraddicano le domande precedenti e che non contengano richieste non spiegate o prive di un supporto fattuale. Se la memoria serve soltanto a indicare prova contraria, il suo oggetto va mantenuto entro tale funzione, senza trasformarla in una nuova esposizione generale delle difese.
Di regola l’atto è predisposto e depositato dal difensore nel fascicolo telematico del procedimento, con le modalità previste per il processo civile. La sottoscrizione è quella richiesta per l’atto depositato e il legale verifica anche il corretto abbinamento dei documenti e le formalità tecniche del deposito. Non è normalmente sufficiente firmare una copia cartacea e consegnarla all’altra parte o inviarla direttamente al giudice: la comunicazione e il deposito seguono le regole del processo e del fascicolo, mentre l’eventuale trasmissione alla controparte avviene secondo le modalità previste.
Prima del deposito vanno controllati soprattutto il termine indicato nel decreto, la data dell’udienza, la corretta individuazione della parte e del procedimento, la coerenza tra fatti, prove e richieste, la numerazione degli allegati e la leggibilità dei file. I termini previsti per queste memorie sono perentori: un deposito tardivo può comportare la perdita della possibilità di compiere validamente l’attività processuale prevista per quella fase. Per questo è prudente non attendere l’ultimo momento e verificare con il difensore il calendario processuale, anche quando l’udienza sia stata rinviata o siano intervenuti nuovi provvedimenti.
Modello memoria ex art 473 bis 17
TRIBUNALE ORDINARIO DI __________
Sezione __________
Procedimento iscritto al n. __________ R.G.
Giudice: __________
MEMORIA INTEGRATIVA
EX ART. 473-BIS.17 C.P.C.
COMMA __________
Per
il/la Sig./Sig.ra __________, nato/a a __________ il __________, codice fiscale __________, residente in __________, via __________, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. __________, codice fiscale __________, del Foro di __________, giusta procura in atti, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC __________,
parte __________
contro
il/la Sig./Sig.ra __________, nato/a a __________ il __________, codice fiscale __________, residente in __________, via __________, rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. __________, codice fiscale __________, del Foro di __________, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC __________,
parte __________
PREMESSO CHE
– con ricorso depositato in data __________, la parte __________ ha introdotto il presente procedimento, chiedendo __________;
– il procedimento ha ad oggetto __________;
– con decreto del __________, il Giudice ha fissato l’udienza per il giorno __________ e assegnato i termini per il deposito delle memorie integrative;
– in data __________ è stato notificato/comunicato __________;
– la parte __________ ha depositato in data __________ __________;
la parte __________, come sopra rappresentata e difesa, deposita la presente memoria integrativa ai sensi dell’art. 473-bis.17 c.p.c. e deduce quanto segue.
1. ESPOSIZIONE DEI FATTI
1.1. __________.
1.2. __________.
1.3. __________.
1.4. Le circostanze sopra esposte risultano da __________ e dai documenti prodotti.
2. POSIZIONE SULLE DOMANDE E SULLE DEDUZIONI DELLA CONTROPARTE
In relazione alle domande, alle allegazioni e alle difese formulate dalla controparte, la parte __________ prende posizione come segue:
2.1. Quanto a __________, si contesta/si riconosce __________ per le seguenti ragioni: __________.
2.2. Quanto a __________, si contesta/si riconosce __________ per le seguenti ragioni: __________.
2.3. Le ulteriori allegazioni avversarie sono contestate in quanto __________.
2.4. La parte precisa che __________.
3. ECCEZIONI E CONTESTAZIONI
La parte solleva le seguenti eccezioni e contestazioni:
3.1. __________.
3.2. __________.
3.3. __________.
Le eccezioni e contestazioni sono fondate sulle seguenti circostanze e ragioni: __________.
4. DOMANDE DELLA PARTE
La parte formula le seguenti domande:
4.1. __________.
4.2. __________.
4.3. __________.
In particolare, con riferimento ai figli minori:
– chiede che sia disposto __________;
– chiede che le modalità di affidamento e di frequentazione siano disciplinate come segue: __________;
– chiede che il contributo al mantenimento sia determinato nella misura di euro __________, con decorrenza dal __________ e aggiornamento secondo __________;
– chiede che siano ripartite le spese straordinarie secondo i seguenti criteri: __________.
Con riferimento alle ulteriori questioni oggetto del procedimento, chiede che __________.
5. DOMANDA RICONVENZIONALE
La parte propone domanda riconvenzionale avente ad oggetto __________ e chiede che il Tribunale voglia __________, per le ragioni esposte ai paragrafi __________.
6. MEZZI DI PROVA
La parte chiede ammettersi la prova per testi sulle seguenti circostanze, precedute dalla formula “Vero che”:
1. Vero che __________.
2. Vero che __________.
3. Vero che __________.
Indica quali testimoni:
– Sig./Sig.ra __________, nato/a a __________ il __________, residente in __________, via __________;
– Sig./Sig.ra __________, nato/a a __________ il __________, residente in __________, via __________;
– Sig./Sig.ra __________, nato/a a __________ il __________, residente in __________, via __________.
La parte chiede inoltre __________.
7. DOCUMENTI
La parte produce i seguenti documenti:
1. __________;
2. __________;
3. __________;
4. __________;
5. __________.
8. CONCLUSIONI
Per questi motivi, la parte __________, come sopra rappresentata e difesa, chiede che il Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
1. __________;
2. __________;
3. __________;
4. in via subordinata, __________;
5. con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, ovvero con diversa statuizione ritenuta di giustizia.
Luogo __________, data __________
Avv. __________
Firma digitale വഹിച്ചു